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Yvon Thiec

Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno

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- Quali sono le sfide della Direttiva sui Servizi nel settore dell'audiovisivo? Yvon Thiec, Delegato Generale di Eurocinema, ci parla più approfonditamente di questa controversa Direttiva

La proposta della "Direttiva Bolkestein", il cui obiettivo è la liberalizzazione del mercato dei servizi europeo, è una delle principali iniziative della Comunità Europea nell'ambito della Strategia di Lisbona. Presentata nel gennaio 2004, la Direttiva è stata duramente criticata da numerose organizzazioni. La principale critica mossa riguarda il fatto che la Direttiva incoraggerebbe il "social dumping" (industria a basso costo). Cineuropa ha incontrato Yvon Thiec, Delegato Generale di Eurocinema, per sentire il suo punto di vista sull'impatto della Direttiva nel mercato dell'audiovisivo.

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La Direttiva riguarda il settore dell'audiovisivo?

Il memorandum esplicativo della Direttiva indica che la definizione di servizi stabilita dall'Articolo 2 (“servizi forniti da prestatari stabiliti nello Stato membro”) e nell'Articolo 4.1, che definisce un servizio come una “attività economica non salariata consistente nella fornitura di una prestazione che è oggetto di una contropartita economica”, copre interamente i servizi audiovisivi (vedi pagina 21 del memorandum esplicativo).

Quali sono le conseguenze della Direttiva sul Mercato dell'Audiovisivo?

Ci sono quattro puntualizzazioni di carattere generale da fare:

1. E' importante sottolineare l'obiettivo più ampio perseguito dalla Direttiva sui Servizi: la proposta di una direttiva è diretta ad ottenere “l'eliminazione di ostacoli legali alla libertà di fornire servizi in altri paesi e della libera circolazione dei servizi in tutti i paesi dell’Unione”.

2. Questa definizione non esclude di fatto i settori sociali, educativi e culturali . Ad ogni modo, i servizi audiovisivi non possono essere ridotti ad mero servizio economico, un servizio di mercato, dal momento in cui includono delle componenti destinate a valorizzare la differenza culturale ed il pluralismo dei contenuti culturali.

3. La proposta di direttiva ad esame tende a cancellare le specificità dei servizi e conferendo loro delle caratteristiche comuni. Un film, una polizza assicurativa, il trasporto di fondi e le assicurazioni sono assimilati dalla Direttiva.

4. Allo stesso modo, la direttiva sui servizi prevede due tipi di deroga dal suo campo d'applicazione. La prima domanda che si pone, leggendo questa serie generale di deroghe (finanza, telecomunicazione, trasporto), riguarda certamente il perché certi settori che rientrano nella definizione di servizi debbano continuare ad essere oggetto della legislazione specifica di settore , mentre altre non lo sono. In effetti, come i sopraccitati servizi (finanza, telecomunicazione, trasporto), i servizi audiovisivi sono coperti da una serie di testi comunitari che mirano alla creazione di una legislazione comunitaria specifica di settore.

La Direttiva sui Servizi può coesistere con la Direttiva sulla Televisione senza Frontiere?

La Direttiva sui Servizi rende più fragile la Direttiva sulla Televisione senza Frontiere (direttiva 89/552/CEE modificata dalla direttiva 97/36/CE). La Direttiva Televisione senza Frontiere (articolo 3) prevede che lo Stato membro abbia l'opzione, per le emittenti nella propria giurisdizione, di provvedere a regole più rigide o più dettagliate nei campi coperti dalla presente direttiva. In ogni caso, la proposta per la Direttiva sui Servizi non garantisce l'opzione attualmente offerta agli Stati membri di continuare a beneficiare dell'Articolo 3 della Direttiva sulla Televisione senza Frontiere, come per esempio di prevedere regole più rigide nell'ambito delle quote di diffusione di opere europee o produzioni indipendenti. C’è da temere che la Direttiva sui Servizi metterà in pericolo la sovranità nazionale che la Direttiva Televisione senza Frontiere enfatizza.

Quali altri settori rientrano nell'ambito della Direttiva sui Servizi?

Le competenze esercitate dagli Stati membri relativamente al controllo della proprietà dei media, alle licenze di audiodiffusione, alle regole del "must carry", a quelle di cronologia dei media, tutte queste regole senza le quali i servizi audiovisivi sarebbero impossibilitati a funzionare e svilupparsi e che riflettono la specificità dei servizi audiovisivi.

Servizi criptati

Nei lavori preparatori alla Direttiva sui Servizi, la Commissione indica che i programmi televisivi criptati che impediscono la ricezione di tali programmi al di fuori dello Stato membro nel quale si trova l'emittente costituiscano una barriera alla libera circolazione di servizi transfrontalieri. La modifica dei servizi criptati potrebbe però danneggiare profondamente il sistema di introiti. Di fatto, l'emittente acquisisce i diritti per questa area geografica e le versioni linguistiche relative. La vendita di tali questi programmi viene effettuata su diverse aree territoriali al fine di permettere un appropriata programmazione e la massimizzazione degli introiti.

Cronologia dei Media

La cronologia non è coordinata per l'intero mercato interno europeo: non ci sono uscite simultanee della stessa pellicola in tutti i territori.

Ogni territorio ha regole specifiche per la distribuzione dei film. Similmente, la cronologia può avere una differente durata temporale a seconda dei territori compresi (da uno a tre anni). Questo dipende dal numero di "finestre" di "programmazione". Una programmazione ragionevole viene garantita per ciascuna finestra.

Nella Direttiva Televisione senza Frontiere (97/36/EC del 30 Giugno 1997), questo meccanismo estremamente complesso e fragile è garantito dall'Articolo 7, che organizza la cronologia dei media su una base contrattuale .

La cronologia dei media è riconosciuta dalla Direttiva Televisione senza Frontiere, ed è analizzata come pratica che la Direttiva sui Servizi tende ad eliminare.

Must carry

Questa disposizione legale costringe le televisioni via cavo a trasmettere determinati servizi televisivi per contribuire al pluralismo della programmazione.

La proposta della Direttiva Servizi mette a repentaglio quest'obbligo. In effetti, una delle basi della proposta (clausola 34, pagina 37 delle Direttive sui Servizi) è che: Tra i requisiti in esame ci sono le regole del "must carry" applicabili agli operatori via cavo. L'obbligo di diffondere specifici programmi, influisce sulla libertà di scelta, degli operatori e dei consumatori finali”.

Quali soluzioni o modifiche apporterebbe alla Direttiva?

La Commissione ritiene che la Direttiva sui Servizi non danneggerà la Direttiva Televisione senza Frontiere. Ad ogni modo, dagli effetti cumulativi di un principio "forte" come la Direttiva sui Servizi e di un principio più debole come la Direttiva Televisione senza Frontiere, è chiaro che solo il principio forte trionferà alle spese del principio più debole. Questa è la ragione per cui è necessario tornare alla formulazione classica della legge comunitaria "la presente Direttiva si applica senza pregiudizi alle direttive esistenti"

E' necessario che lo strumento specifico di settore in materia di audiovisivi per il mercato interno, in questo caso la Televisione senza Frontiere, venga applicata in maniera esaustiva e prioritaria , che escluda l'applicazione delle regole orizzontali fissate dalla Direttiva sui Servizi.

Laddove esistono ancora barriere legali (a parte quelle linguistiche e culturali) allo sviluppo del mercato interno dei servizi audiovisivi, la futura revisione della Direttiva Televisione senza Frontiere (e la Direttiva sul copyright per satellite e cavo) offrirà l'opportunità di trattare tali questioni.

Per questa ragione, una deroga ai servizi audiovisivi dal campo della Direttiva dei Servizi dovrà essere prevista. Dovrà riguardare entrambi i servizi di trasmissione audiovisiva - come definito nell'Articolo 1a) della Direttiva Televisione senza Frontiere - servizi radiofonici sonori e servizi cinematografici .

Una clausola di salvaguardia dovrebbe apparire, inoltre, al fine di stabilire esplicitamente l'ambito di competenza di ciascuno Stato membro nel campo della cultura e dei media.

"L'Applicazione di questa Direttiva non pregiudica l'applicazione di misure intraprese a livello comunitario o nazionale, nel rispetto della normativa comunitaria, per la promozione della differenza culturale e linguistica e per la difesa del pluralismo ".


La relazione del Commissione e del Consiglio al Parlamento Europeo nello « Stato del Mercato Interno»

Proposte di Direttiva

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